32 Minlavoro per chiarire la nuova presunzione sulle partite Iva

Pubblicato il 28 dicembre 2012 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 32 del 27 dicembre 2012, chiarisce la nuova disposizione di cui all’articolo 69 bis del Decreto legislativo n. 276/2003, introdotto dalla c.d. Legge Fornero per prevedere - in caso di impiego di lavoratori con partita IVA in “monocommittenza” - una “presunzione” sull’esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Secondo la Legge – articolo 35 del Dpr n. 633/1972 - sono titolari di partita Iva i soli soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.

Lo strumento fiscale della partita Iva non è comunque precluso ai soggetti inquadrati, sotto il profilo lavoristico, nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa, anch’essa forma di lavoro autonomo. E’ appunto rispetto alle prestazioni rese da queste categorie di soggetti che la riforma Fornero introduce la presunzione.

In concreto, la circolare del Lavoro prevede, quale effetto della presunzione, che quando la prestazione resa dal possessore di partita Iva sia da ricondurre ad una collaborazione coordinata e continuativa, il rapporto verrà “convertito” in lavoro subordinato a tempo indeterminato, a partire dalla data di sua costituzione, comportando anche l’applicazione di una particolare disciplina contributiva, derivante dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps.

Alla circolare, che individua analiticamente le condizioni per l’applicazione della disposizione, si accompagna il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012, con il quale sono individuati albi, ruoli, registri ed elenchi la cui appartenenza esonera dalla applicabilità della presunzione.
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