30 aprile 2013. Ultimo giorno di presentazione del 730 al sostituto d’imposta

Pubblicato il 29 aprile 2013 Il modello 730/2013, per la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati che possiedono solo redditi da lavoro e assimilati, terreni e fabbricati e redditi da capitale, presenta alcuni indubbi vantaggi, come: la semplicità della compilazione e la non esecuzione di calcoli; il fatto che non deve essere trasmesso personalmente all’Agenzia delle Entrate dato che ciò avviene direttamente, a seconda dei casi, ad opera del datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato; il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga nel mese di luglio o con la rata della pensione nel mese di agosto o settembre.

Per quanto riguarda i termini di scadenza della presentazione del modello sono da rispettare due date, a seconda della presentazione al Caf/professionista o al sostituto di imposta. I contribuenti che presentano il mod 730 al proprio sostituto d’imposta devono rispettare la scadenza del 30 aprile 2013. I contribuenti che invece consegnano il modello 730 2013 ai Caf o ai professionisti abilitati (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.) hanno tempo fino al 31 maggio 2013.

Il modello può essere compilato manualmente se si opta per la forma cartacea, prelevandolo dal sito internet dell’Agenzia oppure ritirandolo gratuitamente presso gli uffici comunali, mentre se si è informatizzati si può utilizzare direttamente la versione editabile, grazie ad un software che consente la lettura, la compilazione e la stampa di un documento in formato pdf.

La documentazione che attesta le detrazioni e deduzioni dei lavoratori/pensionati deve essere conservata ed esibita nel caso di controlli successivi da parte del Fisco. I redditi relativi all’anno 2012 con le relative deduzioni/detrazioni potranno essere controllati fino al 2017: è necessario così che alcune prove vengano conservate fino a quella data per poter essere pronti a predisporre la propria difesa contro eventuali contestazioni future. Dunque, alcune prove dovranno essere conservate per cinque anni, mentre altre – come il caso delle detrazioni per interventi di ristrutturazione e riqualificazione – dovranno essere conservate addirittura per 10 anni.

Nel caso si opti per la consegna mediante Caf o professionista abilitato si dovrà procedere con l’invio di tutta la documentazione attestante le spese sostenute nell’anno d’imposta da dichiarare, mentre se il 730 viene consegnato tramite sostituto d’imposta non esiste l’obbligo di consegna della documentazione, che quindi deve essere conservata a cura dello stesso contribuente.

Le spese sostenute che devono poter essere documentate sono quelle relative alle spese mediche e le prestazioni sanitarie, in alcuni casi specifici corredate anche da prescrizione medica, le spese relative agli interessi passivi e oneri accessori sugli immobili (devono essere conservate le quietanze di pagamento degli interessi passivi e l'autocertificazione o documentazione analoga attestante la residenza e l'uso come abitazione principale), mentre per usufruire del bonus sulle ristrutturazioni, il principale documento richiesto è la copia del bonifico effettuato.

Nel caso in cui il contribuente si accorga di aver dimenticato di dichiarare alcuni oneri o redditi nel 730 che ha consegnato al proprio sostituto d’imposta, potrà provvedere alla mancanza presentando un modello rettificativo, ossia una ulteriore dichiarazione a favore o a sfavore.

In caso di un debito d'imposta superiore al reale o di un credito inferiore a quello spettante, si potrà presentare a un Caf professionista, entro il 25 ottobre, un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione, anche se il modello precedente era stato consegnato al datore di lavoro o all'ente pensionistico. In alternativa, si può correggere la posizione presentando un modello Unico-Pf entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi correttiva (30 settembre 2013) o integrativa (entro l'anno successivo in caso di ravvedimento o entro il quarto anno successivo a quello di presentazione). Viceversa, se il contribuente si accorgesse di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di aver indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico-Pf. Questo è il caso della dichiarazione a sfavore del contrubuente dato che ciò comporterà un maggior debito di imposta o un minor credito spettante.
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