Tutti i contribuenti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione previste dal decreto legge 93/2008 (abitazione principale, cantine, box, posti auto e pertinenze connesse all'appartamento che non sconta il tributo, ex abitazione principale, non affittata, di anziani e disabili che risiedono attualmente in case di riposo o istituti di cura) sono chiamati mercoledì 16 giugno a pagare la prima rata dell’ICI 2010.
L’imposta comunale per i proprietari di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli situati nel territorio dello Stato, non appartenenti alle categorie esentate, per i titolari dei diritti reali di godimento sugli stessi beni, per i locatari in leasing e per i concessionari di aree demaniali, può essere pagata in due tempi: versando un acconto entro il 16 giugno e pagando il saldo entro il 16 dicembre 2010.
Per il versamento dell’acconto si tiene conto della situazione degli immobili dell’anno in corso. Nel caso in cui non si sia versato correttamente per il 2009 è possibile effettuare il ravvedimento operoso con sanzioni ridotte. Il pagamento può avvenire con bollettino postale o tramite F24. I codici tributo da indicare secondo le diverse tipologie di abitazione sono i seguenti:
3901 - Ici per abitazione principale
3902 - Ici per terreni agricoli
3903 - Ici per aree fabbricabili
3904 - Ici per altri fabbricati
3906 - Ici - Interessi
3907 - Ici - Sanzioni
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