Zone franche urbane, aggiornate le Faq
Pubblicato il 29 marzo 2018
Sono state aggiornate al 28 marzo 2018 le Faq del Ministero dello Sviluppo economico sulle zone franche urbane (ZFU) istituite, ex art. 46 del DL 50/2017, nei Comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016/2017.
Precisazioni sui nuovi interventi della legge di Bilancio 2018
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) introduce modifiche al Dl n. 50 del 2017:
- l'articolo 1, comma 745 della legge di bilancio 2018 stabilisce che i benefici previsti per la ZFU spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, di cui all'allegato 2 del Dl n. 189 del 2016, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente;
- il comma 746 dispone che i contributi previdenziali ed assistenziali (di cui all'articolo 46, comma 2, lettera d) del decreto- legge 50/2017) sono riconosciuti ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015.
In merito nelle risposte alle domande giunte si chiarisce che:
- delle agevolazioni concedibili, previste dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017, possono beneficiare le imprese di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive di cui all’articolo 46, comma 2 del decreto legge 50/2017, ed anche, ma con esclusivo riferimento alla solo esonero contributivo disposto dalla lettera d) del citato comma 2, i titolari di reddito di lavoro autonomo;
- una impresa o un titolare di reddito di lavoro autonomo che ha già beneficiato delle agevolazioni previste per la ZFU Sisma Centro Italia e che rientra nei requisiti previsti dal comma 745 non può presentare una nuova domanda;
- il comma 746 della legge di bilancio 2018 riconosce l’esonero contributivo ai titolari di imprese individuali o familiari, dunque queste possono utilizzare l’agevolazione per i propri contributi oltre che per quelli relativi alle retribuzioni da lavoro dipendente;
- i titolari di reddito di lavoro autonomo, cosi come le altre tipologie di imprese diverse da quelle indicate dal comma 746 non possono accedere all’esonero contributivo.