Anche dopo il 13 luglio 2016, data di entrata in vigore del protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Confederazione Svizzera, se nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria non sia stato ancora trasmesso alla competente struttura dell’Agenzia delle entrate il waiver svizzero - autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni richieste da parte del Fisco italiano sulle attività oggetto di regolarizzazione - la produzione dello stesso deve considerarsi necessaria affinché l’istante possa beneficiare dei vantaggi.
Il waiver svizzero rilasciato all’intermediario estero, infatti, perde sì efficacia automaticamente con l’entrata in vigore del Protocollo firmato il 23 febbraio 2015, ma solo per le operazioni intervenute a partire da tale data.
Inoltre, spiega l'Agenzia delle entrate nel comunicato stampa del 25 ottobre 2016:
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