L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 30 dell'11 agosto 2015, interviene per la terza volta sulla Voluntary disclosure, con risposte ai quesiti di professionisti e stampa specializzata. Dopo le pregresse circolari 10/E/2015 del 13 marzo e 27/E/2015 del 16 luglio, quest'ulteriore fornisce indicazioni e soluzioni che spaziano dalle liberalità indirette agli aspetti sanzionatori connessi alle violazioni sull'imposta di registro, sull'imposta sulle donazioni o sull'imposta di successione che dovessero emergere dall’istruttoria delle richieste di accesso alla procedura. È, inoltre, spiegato l’ambito temporale della procedura.
Si tratta di trasferimenti di ricchezza non formalizzati in atti scritti che perseguono le stesse finalità delle donazioni tipiche, come ad esempio le elargizioni di contante prelevato dai conti esteri e la rinuncia a crediti in periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione.
Si spiega che se effettuati nei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, i trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito sono ricompresi nell’ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni. Dunque, resta assoggettata ogni forma di liberalità tra vivi, compresa quella indiretta, anche se non formalizzati in atti scritti: “l’imposta sulle successioni e donazioni si applica alle 'liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione' (articolo 1, comma 4-bis, del TUS), nonché alle altre 'liberalità tra vivi' che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”.
Fermo restando le franchigie oggi esistenti - un milione di euro per coniuge e parenti in linea retta; 1,5 milioni per minori e portatori di handicap; 100mila euro per fratelli e sorelle - l’aliquota che sarà applicata è quella dell’8%, che costituisce oggi la percentuale massima prevista dalla legge, senza sanzioni. Pertanto, converrà sottoporre le liberalità indirette a registrazione volontaria beneficiando delle aliquote di favore (3 per cento, 5 per cento e 7 per cento) e delle franchigie vigenti, rispetto a quella degli “accertati”.
Si tratta di trasferimenti di ricchezza non formalizzati in atti scritti che perseguono le stesse finalità delle donazioni tipiche, come ad esempio le elargizioni di contante prelevato dai conti esteri e la rinuncia a crediti in periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione.
Altre precisazioni:
non pregiudica, nel massimo rispetto dei requisiti di completezza e veridicità che connotano le disposizioni normative introdotte dalla legge, il buon esito della procedura di collaborazione volontaria l'oggettiva impossibilità del contribuente a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale entro i termini stabiliti dal provvedimento (nella relazione di accompagnamento il richiedente dovrà avere cura di segnalarne le cause);
i capitali all’estero possono rientrare già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria: il contribuente deve però dare evidenza dell’importo rimpatriato nella sezione IV del modello, nel campo 2 e 3, e nella relazione di accompagnamento.
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