Con la nota del 9 novembre 2007, l’Inail ha chiarito che, nei casi di appalti pubblici, nelle fasi preliminari l’esecuzione dei lavori, il Durc deve essere rilasciato con l’attestazione della regolarità Inail, anche “nell’ipotesi di mancata corrispondenza tra il rischio assicurato e quello proprio dell’appalto”. Di conseguenza la verifica della regolarità chiesta dall’impresa o dalla stazione appaltante, deve essere effettuata sulla base delle voci di rischio corrispondenti alle lavorazioni esercitate al momento della validazione-rilascio del certificato. In base all’articolo 12 del Testo unico Inail, l’azienda deve effettuare la denuncia di variazione dell’attività entro 30 giorni dal momento in cui le modificazioni o le variazioni di rischio si sono verificate, pena il rilascio di un certificato di irregolarità.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".