Visto di conformità oltre i 15mila euro anche per le imposte sui redditi: istruzioni per l’uso

Pubblicato il 02 ottobre 2014 Scaduto il termine di presentazione, per via telematica, delle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2013, contribuenti e professionisti venuti a conoscenza degli adempimenti legati alla nuova norma solo pochi giorni prima – ci riferiamo all’articolo 1, comma 574, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Stabilità 2014), che ha esteso l’obbligo di apporre il visto di conformità alle “compensazioni orizzontali” dei crediti, di importo superiore a 15.000 euro annui (limite riferito alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione), relativi a imposte sui redditi e addizionali, imposte alla fonte, sostitutive delle imposte sul reddito ed Irap - restano ora in attesa del riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con le risultanze della documentazione (oneri deducibili e detraibili, detrazioni crediti d’imposta, scomputo delle ritenute d’acconto, versamenti).

La norma dice, in particolare, che dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, e che, a tal fine, intendono fruire dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap, per importi superiori a 15mila euro annui, devono chiedere l’apposizione del visto di conformità per le singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Benché un comunicato stampa del 25 settembre 2015 delle Entrate avesse annunciato: “Pronte le istruzioni operative per compensare i crediti superiori a 15mila euro relativi a imposte sui redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive di quelle sul reddito e Irap. Dai controlli da effettuare ai professionisti interessati, la circolare 28/E di oggi affronta numerosi aspetti applicativi per il rilascio del visto di conformità previsto dalla Legge di Stabilità 2014 (…)” - come se la platea di cittadini e, specialmente, soggetti abilitati ad attestare, con il visto di conformità, la corrispondenza dei dati contenuti nella dichiarazione con quelli delle scritture contabili, interessata all’obbligo, avesse sufficiente tempo per acquisire familiarità con la nuova legge - il lasso temporale lasciato agli esecutori dell’adempimento fiscale per acquisire i relativi dati di governo è risultato, chiaramente, esiguo tanto quanto disagevole (5 giorni, tra i quali un sabato e una domenica).

La regola fissata qualche mese fa, avendo ampliato il numero di dichiarazioni che richiedono il visto di conformità, impone al professionista tenuto ad apporlo una preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nella quale manifesti l’intenzione e, considerati i rischi legati alla procedura, egli ha dovuto e dovrà conoscere esattamente le norme da rispettare e i limiti entro cui muoversi, oramai solo in occasione dei periodi d’imposta successivi al 2013, quando il visto andrà apposto entro la data fissata per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi.

Ad ogni buon conto, la circolare n. 28 del 25 settembre 2014 fornisce le opportune indicazioni operative valide da ora e per il futuro.

Chi può dare la conformità – Hanno la facoltà di apporre il visto:

1. i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese;
2. quelli dei Caf-dipendenti solo per le dichiarazioni dei contribuenti per i quali già svolgono assistenza fiscale;
3. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro;
4. infine chi, al 30 settembre 1993, era già iscritto nei ruoli di periti ed esperti contabili tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, purché in possesso di specifici diplomi di laurea.

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Ricordiamo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014: il professionista autorizzato ad apporre il visto di conformità che intende utilizzare in compensazione orizzontale i crediti over 15mila euro, relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, Irap, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, può effettuare l’operazione in autonomia, senza rivolgersi ad altri.

Possedere l’abilitazione che, in sostanza, attribuisce il compito del primo controllo sulla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, sulla corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle informazioni contenute nelle stesse scritture contabili e sulla corrispondenza di queste alla relativa documentazione, leggiamo dal giornale telematico dell’Agenzia delle Entrate, significa aver guadagnato la fiducia dell’Amministrazione fiscale, per natura preposta a tale tipo di attività.

E’ per questo motivo che il professionista abilitato a legittimare i crediti può prendersi la responsabilità di “autovalidarsi”, senza ricorrere ad altro professionista.

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E’ possibile compensare i crediti senza visto, se si è in presenza di dichiarazione sottoscritta dai soggetti che esercitano il controllo contabile.

Per gli Enti locali e per le Regioni, è sufficiente la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori. N.B. - Il visto di conformità non va apposto sulle dichiarazioni con più crediti da compensare se questi sono singolarmente di importo inferiore a 15.000 euro, anche nel caso in cui la loro somma superi la soglia.

N.B. - Se il contribuente intende utilizzare in compensazione un singolo credito superiore a 15.000 euro, il professionista deve apporre il visto su tutta la dichiarazione, anche se in questa sono presenti altri crediti - utilizzati o meno - di importo inferiore alla soglia.

Cosa comunicare al Fisco - I professionisti che appongono il visto di conformità devono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e devono comunicare i loro dati identificativi ed altre informazioni, tra cui l’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza e di procedimenti penali pendenti in fase di giudizio per reati finanziari. Devono anche sottoscrivere l’impegno a comunicare, entro 30 giorni, eventuali variazioni.

Modalità di presentazione - La comunicazione può essere:

1. consegnata a mano;
2. inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
3. inviata tramite Pec.

Una volta presentata, il professionista può immediatamente prestare l’assistenza fiscale. Sarà la Direzione regionale a verificare la sussistenza di tutti i requisiti e a richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti.

N.B. - Se il professionista ha già comunicato, in precedenza, all’Agenzia delle entrate di voler apporre il visto di conformità (ad esempio, per le compensazioni dei crediti Iva), non è necessaria la presentazione di una nuova comunicazione, a condizione che la polizza assicurativa già presentata non sia limitata a determinate dichiarazioni. In quest’ultimo caso, la documentazione va integrata con una polizza assicurativa che garantisca anche l’ulteriore attività di visto.

Check list per il via libera (Allegato A alla circolare 28/E/2014) - Per evitare errori materiali e di calcolo, i professionisti hanno dovuto e dovranno confrontare i dati presenti in dichiarazione con quelli risultanti dalla documentazione, tenendo conto della disciplina in materia di deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, scomputo delle ritenute d’acconto e versamenti oltre a verificare le scritture contabili, se obbligatorie. Il controllo sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, è limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito, quali:

- duplicazioni di versamento,
- eccedenze di credito dell’anno precedente,
- imposte sostitutive.

Il controllo della documentazione contabile può riguardare i costi di importo superiore al 10 per cento dell’ammontare complessivo dei componenti negativi. In ogni caso, il professionista deve conservare copia di tutta la documentazione controllata.

Non rilevano le c.d. “compensazioni verticali” - dette anche “interne”, “tradizionali”, “di riporto” o “a scomputo” - che consentono il recupero di crediti sorti in periodi di imposta precedenti e non chiesti a rimborso, con debiti della stessa imposta (ad esempio: utilizzo del credito IRPEF a scomputo del versamento dell’acconto IRPEF).

Formalmente, per effettuare la compensazione interna non serve presentare modelli o istanze, semplicemente essa si concretizza con il riporto del credito nei righi appositi delle dichiarazioni annuali o periodiche o, per quel che riguarda l’IVA, indicando nel prospetto la liquidazione periodica da tenere a disposizione dell’amministrazione finanziaria.

NORME E PRASSI

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 82 del 2 settembre 2014
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 28 del 25 settembre 2014
Agenzia delle Entrate - Comunicato stampa del 25 settembre 2014
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