L'Agenzia delle Entrate è chiamata per una consulenza giuridica in tema di istanze di rimborso Iva con visto di conformità garantito da polizza assicurativa.
Nello specifico, il caso vede l’importo chiesto a rimborso superiore al massimale della polizza stipulata dal professionista che ha apposto il visto di conformità.
In tal caso, spiega l'Agenzia:
Procedere diversamente, precisa l'Agenzia, oltre ad avere l’effetto di traslare l’onere del costo della garanzia in capo ad un soggetto terzo (cioè sul professionista, che dovrebbe stipulare garanzie proporzionali ai crediti chiesti a rimborso dai propri clienti), sarebbe in contrasto proprio con la ratio che ha ispirato le recenti modifiche dell’articolo 38-bis, con le quali è stato soppresso l’onere generalizzato della garanzia per ottenere i rimborsi, circoscrivendone la prestazione solo ai casi in cui ricorre uno dei rischi individuato dalla medesima norma.
La risoluzione n. 112 del 6 dicembre 2016, che contiene il chiarimento, offre un riepilogo delle normativa di riferimento: articolo 38 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (come da ultimo modificato dall’articolo 7-quater, comma 32, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193).
In sintesi i punti:
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