Violazione solo amministrativa per chi guida il veicolo sottoposto a sequestro
Pubblicato il 03 febbraio 2011
Le Sezioni Unite penali di Cassazione, con la sentenza n.
1963 del 21 gennaio 2011, hanno confermato la decisione con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di sottrazione da parte del custode o del proprietario di beni di cui è stato disposto il sequestro penale o amministrativo, nei confronti di un uomo che era stato sorpreso mentre circolava abusivamente alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.
I giudici di legittimità, nel ricordare come il principio di specialità posto dall’articolo 9 della Legge n. 689/1981 quale criterio di soluzione dell’eventuale concorso tra norme penali incriminatici e norme amministrative sanzionatorie presupponga il confronto strutturale tra le rispettive fattispecie astratte, hanno sottolineato che, nella specie, l’articolo del Codice della Strada (articolo 213, comma quarto) che punisce con la sanzione amministrativa l’abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, doveva ritenersi speciale rispetto all’articolo 334 del Codice penale contestato nel procedimento penale in oggetto.
Per la Corte, cioè, era da ritenere che il concorso tra la norma amministrativa e quella penale fosse solo apparente e che fosse applicabile, all'ipotesi in esame, solo la violazione amministrativa prevista dall'articolo 213, comma quarto, del Codice della strada.