Ai fini del superbonus 110%, gli interventi devono essere realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.
L’intervento sulla villetta a schiera può essere oggetto di superbonus se l’immobile ha i requisiti dell' "indipendenza funzionale" e dell' "accesso autonomo dall'esterno".
L’Agenzia delle entrate pubblica alcune risposte in merito al superbonus 110% del decreto Rilancio (Dl 19 maggio 2020, n. 34), con cui offre interessanti specificazioni sulla disciplina.
Ad esempio, nella risposta n. 328 del 9 settembre 2020, in merito all’applicabilità dell’agevolazione agli interventi realizzati su villette a schiera, l’Agenzia coglie l’occasione per precisare cosa la norma intenda per edificio unifamiliare: tale tipologia di immobile è “un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare”.
Di più. È specificato che:
L’Agenzia infine ricorda che non opera più la limitazione, in origine prevista, riferita all’applicabilità del superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
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