Villetta a schiera indipendente con accesso autonomo, sì al superbonus 110%

Pubblicato il 10 settembre 2020

Ai fini del superbonus 110%, gli interventi devono essere realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.

L’intervento sulla villetta a schiera può essere oggetto di superbonus se l’immobile ha i requisiti dell' "indipendenza funzionale" e dell' "accesso autonomo dall'esterno".

L’Agenzia delle entrate pubblica alcune risposte in merito al superbonus 110% del decreto Rilancio (Dl 19 maggio 2020, n. 34), con cui offre interessanti specificazioni sulla disciplina.

Ad esempio, nella risposta n. 328 del 9 settembre 2020, in merito all’applicabilità dell’agevolazione agli interventi realizzati su villette a schiera, l’Agenzia coglie l’occasione per precisare cosa la norma intenda per edificio unifamiliare: tale tipologia di immobile è “un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare”.

Di più. È specificato che:

  1. un’unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva;
  2. la presenza di un "accesso autonomo dall'esterno", presuppone, ad esempio, che "l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva";
  3. le "unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari", alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della "indipendenza funzionale" e dell' "accesso autonomo dall'esterno", a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

L’Agenzia infine ricorda che non opera più la limitazione, in origine prevista, riferita all’applicabilità del superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

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