Vigilanza ridefinita per chi fa il tirocinio

Pubblicato il 02 agosto 2008 Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha deciso di organizzare la gestione del rapporto di praticantato alla luce della legge comunitaria 526/1996, che equipara il domicilio professionale alla responsabilità anagrafica. La circolare n. 1005 del 30 luglio specifica che il controllo e la verifica del periodo di praticantato svolta da chi vuole accedere alla professione di consulente del lavoro spetta al Consiglio provinciale dell’Ordine competente in base al luogo dove è situato lo studio del professionista che ha accolto il praticante. Il praticantato può essere svolto anche presso un avvocato, un dottore commercialista o un ragioniere – oltre che presso lo studio di un consulente – a condizione che questi professionisti abbiano comunicato da almeno tre anni alla Dpl di svolgere attività in materia di lavoro.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy