Il parere n. 7, del 7 marzo 2006, del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive chiarisce che esula dalle facoltà del Comitato stesso rispondere a quesiti che riguardano l’applicazione di norme giuridiche “diverse da quelle espressamente contemplate nelle fonti primarie che tali attribuzioni definiscono e perimetrano”. In altre parole, l’applicazione di norme giuridiche che non rientrano direttamente nell’ambito di consulenza del Comitato consultivo (vedi per esempio i crediti d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate a seguito di un’incorporazione) ricade nell’ambito di consulenza fornita dall’agenzia delle Entrate tramite lo strumento dell’interpello ordinario. Per questo, l’istanza presentata al Comitato in merito a una fusione per incorporazione in cui non si chiedeva un parere sull’elusività dell’operazione, ma sull’applicazione della normativa relativa al bonus investimenti è stata dichiarata inammissibile. In effetti, la richiesta era diretta a ricevere un parere in ordine alla possibile persistenza del beneficio economico, sotto forma di credito d’imposta (ex art. . 388/2000), nonostante la fusione per incorporazione del soggetto beneficiario, e su queste basi il Comitato ha ritenuto non sussistente la propria competenza.
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