Videoforum fatturazione elettronica. Cooperative agricole e lettere d'intento

Pubblicato il 14 novembre 2018

Le cooperative agricole possono inviare le fatture elettroniche per conto dei soci sia alla coop emittente (acquirente) che al socio cedente. Così, l’agenzia delle Entrate nel corso del videoforum organizzato dal Sole 24 Ore.

Sempre in merito alle coop agricole, l'agenzia fornisce altre indicazioni.

Lo SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore lo SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

Se la cooperativa ha registrato il proprio indirizzo Pec o il codice destinatario presso il portale “Fatture e corrispettivi”, Sdi consegnerà la fattura alla medesima cooperativa: pertanto, sarà la coop a comunicare ai soci, con qualsiasi mezzo, che la fattura elettronica si trova nella sua area riservata.

Con la fattura elettronica il socio non ha lo strumento per rinumerare le fatture emesse per suo conto dalla cooperativa, l'Agenzia spiega che il socio potrà registrarle in un sezionale senza rispettare il numero progressivo.

Se è richiesto l'inserimento in fattura dei riferimenti di conformità, questi possono essere inseriti nel tracciato Xml in uno dei campi facoltativi sui dati generali.

Il numero della lettera d’intento

Due precisazioni arrivano per le esportazioni.

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini Iva, il numero della lettera d’intento. L’informazione può essere inserita nell’XML della fattura elettronica utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio, “Causale”) che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti.

Non devono essere inviate al sistema SdI le operazioni fuori campo Iva non documentate da fattura. Tuttavia, le regole tecniche del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo Iva” con il formato XML: se l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML (il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”).

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