Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, nel parere n. 29 del 4 ottobre, si era espresso circa la legittimità dell’operazione di scissione parziale non proporzionale di una società tra due nuclei familiari. La conclusione era stata che l’operazione non è elusiva a patto che essa non fosse preordinata alla successiva rivendita a terzi delle quote della scissa e della beneficiaria. Se i soci effettuassero questa cessione, infatti, si realizzerebbe un indebito risparmio d’imposta, in quanto si usufruirebbe del meno oneroso regime di tassazione sul capital gain, rispetto a quello ordinario della tassazione delle plusvalenze conseguite a seguito della cessione del ramo d’azienda (articolo 86 del Tuir). Il successivo parere n. 30 dello stesso Organo consultivo espone, invece, un caso che alla luce del precedente è stato giudicato inammissibile. In questo secondo documento, infatti, il Comitato ha ritenuto inammissibile l’istanza di interpello, in quanto presentata senza i documenti necessari. Anche in questo caso si tratta di una scissione parziale non proporzionale, nella quale scissa e beneficiaria si sarebbero suddivise il patrimonio immobiliare. Non sono stati forniti, però, i documenti necessari: il progetto di scissione; gli ultimi tre bilanci della scissa; la copia dei contratti di locazione in essere. Il Comitato ha indicato, comunque, l’operazione come elusiva se preordinata al “trasferimento delle quote di maggioranza, anche frazionatamente, ai nuovi soci”.
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