Dopo la sentenza della Corte di Giustizia che ha ritenuto l’Irap compatibile con l’Iva, gli autonomi tentano il recupero delle maggiorazioni delle aliquote Irap operate dalle regioni Lazio e Lombardia nel 2002. I ricorsi presentati in merito riguardano due leggi regionali, una del Lazio, la 34/2001 (che prevedeva l’aumento di un punto percentuale per i soggetti operanti in molti settori di attività: bancario, finanziario, immobiliare, energetico e chimico-farmaceutico), ed una lombarda, la 27/2001 (l’aumento di un punto percentuale era destinato ai settori bancario, finanziario e assicurativo). La contestazione verte sul fatto che le leggi sono entrate in vigore nel corso del 2002 e gli aumenti sono stati applicati a partire dall’esercizio dello stesso anno, cioè retroattivamente. Ciò, secondo i ricorsi presentati, è contrario all’articolo 3 dello Statuto del contribuente che dispone che ogni variazione delle aliquote dell’imposta può avere effetto solo a partire dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento modificativo.
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