Rientra tra gli errori scusabili quello commesso nel pagamento delle somme dovute per la rottamazione delle cartelle a causa delle continue e disordinate proroghe dei condoni fiscali. E non è in alcun modo penalizzabile chi, tra coloro che hanno aderito solo in seguito al condono, ha effettuato i pagamenti in ritardo. Perciò il saldo versato in ritardo per la rottamazione dei ruoli non fa decadere dal diritto alla sanatoria. Questo afferma di Matera in sentenza 174/3/05, del 29 novembre 2005 (depositata il 21 marzo 2006), che ha confermato la validità della definizione effettuata dal contribuente in base all’articolo 12 della legge 289/2002.
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