L’accertamento sintetico fatto sulla base dei redditometri prevale su ogni altra forma di verifica da parte del Fisco. Le entrate possono avvalersi di questo sistema di calcolo della pretesa impositiva senza dovere esprimere un previo controllo analitico della contabilità del contribuente. Ciò quanto disposto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17985 del 9 agosto 2006, che ha accolto il ricorso del ministero delle Finanze e respinto la sentenza della Commissione tributaria regionale. Si legge infatti che “la determinazione del reddito effettuata sulla base del cosiddetto redditometro dispensa l’amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indicidi maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore”.
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