La Corte di cassazione, con ordinanza n. 24636 del 19 ottobre 2017, è intervenuta a chiarire che se la verifica si è svolta presso la sede del contribuente, sussiste l'obbligo del pvc anche per le contestazioni riferite ad annualità diverse da quella oggetto di accertamento.
La Corte coglie l'occasione per spiegare che “quando le notizie rilevanti dal punto di vista dell’amministrazione fiscale sono acquisite previo accesso, presso gli uffici del contribuente, al fine di ricerca ed acquisizione documentale, sia pure accompagnato da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell’accertato (Cass. n. 10989/2017) non può porsi in discussione l’esigenza di salvaguardare il diritto del contribuente a disconoscere o contrastare o precisare quanto emerso in quella sede e pur sempre nella fase preprocessuale. E ciò proprio in ragione dello stato di particolare vulnerabilità nel quale viene a trovarsi il contribuente, che risulta così adeguatamente salvaguardato con la possibilità di esporre nel termine dilatorio ogni difesa utile”.
Spiega l'ordinanza che l’acquisizione di una dichiarazione confessoria del contribuente in ordine all’omessa tenuta delle dichiarazioni fiscali per un anno diverso da quello oggetto di verifica, per il quale si era reso necessario l’accesso nei locali del suddetto, impone all’Ufficio, che intende riprendere a tassazione redditi relativi a tale ulteriore annualità, di contestare quanto emerso in sede di dichiarazione del contribuente, in modo da consentire allo stesso l’esercizio delle sue prerogative in fase di contraddittorio preventivo.
È, dunque, necessaria l’emissione di una specifica contestazione che possa eventualmente essere contrastata dal contribuente nella fase procedimentale.
Nel caso di specie, l’omessa redazione di un pvc per l’anno 2004, relativo alle dichiarazioni confessorie rese dal contribuente nel corso delle attività di verifica relative ad altra annualità (anno 2006), rende illegittimo nel merito l’accertamento non essendo stato messo il contribuente in condizioni di esercitare il diritto di difesa rispetto ad un pvc nel quale non era stata formulata alcuna contestazione relativa all’anno 2004, né di esperire la procedura di adesione.
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