Verbali ad adesione immediata

Pubblicato il 01 luglio 2008

Il nuovo articolo 5-bis del decreto legislativo 218/97, così come modificato dalla Manovra d’estate, prevede che il contribuente può prestare adesione completa ai verbali di constatazione, relativi alle imposte sui redditi e all’Iva; nulla è previsto in merito all’Irap, anche se questa “mancanza” dovrebbe presto essere colmata dalla legge. Pertanto, anche i verbali di constatazione notificati in questi ultimi giorni, così come quelli anteriori al 25 giugno, possono formare oggetto della nuova adesione immediata. Infatti, ora, di fronte alla notifica di un verbale di constatazione il contribuente può scegliere due strade: quella “ordinaria” con il contraddittorio e quella nuova, senza contraddittorio (citato articolo 5-bis). In questo secondo caso, il premio che il contribuente ottiene è la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo. La misura in se stessa non dovrebbe incoraggiare i contribuenti, dal momento che nell’accertamento con adesione “ordinario” le sanzioni sono sicuramente maggiori (ridotte ad un quarto), ma attraverso il contraddittorio, normalmente la pretesa viene ridotta in relazione all’imponibile o all’imposta. Con la nuova adesione, invece, nei verbali si deve accettare integralmente la pretesa del Fisco. Dunque, in assenza di istruzioni operative, si sottolinea che per la nuova adesione ai verbali disciplinata dall’articolo 5-bis del dlgs 218/97, vale quanto segue:

- il contribuente deve comunicare l’adesione al Pvc entro 30 giorni dalla notifica, al competente ufficio o al reparto della Guardia di finanza;

- la comunicazione può essere fatta in forma semplice e in carta libera mediante consegna diretta o tramite posta;

- la comunicazione deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del verbale;

- entro i 60 giorni dalla comunicazione da parte del contribuente, l’ufficio deve notificare l’atto di definizione dell’accertamento parziale, con le stesse indicazioni previste per l’accertamento con adesione “ordinario”;

- il perfezionamento della definizione si ottiene con il versamento delle somme dovute, che devono essere versate entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di definizione.

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