L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 296 del 18 ottobre chiarito che è il notaio che vende l’immobile nel corso di una procedura esecutiva ad avere l’obbligo di effettuare e versare la ritenuta, in nome e per conto del debitore esecutato, sulle fatture che lui stesso ha emesso per i compensi sugli atti di vendita. Nel caso in esame, in pendenza del procedimento di esecuzione è intervenuto il fallimento del debitore esecutato. L’Agenzia ha chiarito che il curatore subentrato nella procedura esecutiva è tenuto a riportare i dati relativi all’effettuazione e al versamento della ritenuta nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, previa acquisizione della prova documentale dell’avvenuto versamento, ed è tenuto anche al rilascio della relativa certificazione.
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