La risoluzione delle Entrate n. 48, del 3 aprile 2006, confermando l’orientamento unanime della dottrina (una su tutte la norma di comportamento dell’Associazione dei dottori commercialisti della Lombardia n. 158), della giurisprudenza di Cassazione e della Corte di Giustizia Ue (che ha escluso la “limitata” soggezione ad Iva della cessione d’azienda, nella parte relativa alla cessione “contestuale” del marchio) afferma che la cessione di un marchio, congiuntamente alla cessione dell’azienda, non sia soggetta ad Iva in via autonoma. Il trasferimento del marchio unitamente all’azienda, cioè, deve scontare solo l’imposta di registro, nell’ambito della tassazione del valore venale dell’azienda nel suo complesso. Deve, infatti, prevalere nella cessione d’azienda il principio di unitarietà, non sussistendo alcuna possibilità di scorporo di taluni beni in sede di qualificazione dell’opera realizzata dalle parti unitariamente.
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