L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 170 di ieri, in merito ai nuovi poteri di rettifica del prezzo delle compravendite di immobili, chiarisce che nelle cessioni immobiliari il prezzo stabilito in contratti preliminari di anni passati non esclude l’accertamento dell’ufficio in base normale. Poiché, l’esistenza di un valore normale superiore al prezzo dichiarato a rogito rappresenta una presunzione relativa che consente al fisco di considerare il corrispettivo come non veritiero. Tuttavia, è lasciata al contribuente la possibilità di opporsi alla rettifica fornendo prova contraria.
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