Vecchi accordi sui disabili con contribuzione ridotta

Pubblicato il 22 aprile 2009 L’Inps, con la circolare n. 60/2009, delinea un quadro completo di tutte le novità in materia di contribuzione e sostegno all’occupazione in vigore dall’inizio dell’anno. La circolare si presenta come uno strumento a sostegno dei datori di lavoro che consente, tra l’altro, di verificare la validità delle modifiche apportate a decorrere dal 1° gennaio 2009. In primo luogo, il documento di prassi si sofferma sulla variazione delle aliquote contributive intervenute sull’anno, sull’aumento delle misure compensative per chi si “spossessa” del Tfr per conferirlo alla previdenza complementare oppure al Fondo di tesoreria gestito dall’Inps e, infine, vi è anche un accenno alle recenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. Ma, la questione affrontata e risolta nel documento in oggetto è quella legata al regime della fiscalizzazione dei contributi, prevista per l’assunzione di soggetti con ridotta capacità lavorativa. Il richiamo è all’articolo 13 della legge 68/99, che riconosceva ai datori di lavoro che assumono soggetti diversamente abili, una fiscalizzazione dei contributi. Per agevolare tale beneficio, molte Regioni si sono convenzionate permettendo, così, il conguaglio sul Dm10 della facilitazione. La successiva legge n. 247/2007 ha riscritto il citato articolo 13, rivedendo la logica e la natura degli incentivi. Perciò, dal 2008, il beneficio non è più costituito da un taglio dei costi previdenziali e assistenziali, ma si è trasformato in un vero e proprio contributo erogato dalle Regioni e dalle Province autonome. Il dubbio che ne è derivato è se - all’indomani dell’entrata in vigore della nuova disposizione – il nuovo articolo 13 della legge 68/99 si applica da subito a tutte le convenzioni in essere oppure le nuove regole si applicano alle sole convenzioni stipulate dal 1° gennaio 2008 in poi. L’Inps ha chiesto un parere al ministero del Lavoro, che si è detto favorevole ad un regime transitorio basato sulla data di stipula delle convenzioni. Di conseguenza, tutti i datori di lavoro ammessi alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali (in relazione all’abrogato articolo 13, legge n. 868/99) possono beneficiarne per le convenzioni stipulate entro il 31 dicembre 2007 e, nelle Regioni convenzionate, recuperando la fiscalizzazione direttamente nel Dm 10. Viceversa, per tutte le assunzioni collegate a convenzioni stipulate dal 1° gennaio 2008, il contributo va richiesto direttamente alle Regioni o Province autonome.
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