Proprietari o affittuari di terreni, in caso di variazione in aumento o in diminuzione del reddito dominicale e agrario, devono denunciare - modello 26 o software DOCTE 2.0 - l’intervenuta variazione al competente ufficio provinciale-territorio dell’Agenzia delle entrate. Nell’ipotesi di più proprietari, la dichiarazione può essere presentata da uno soli di questi.
Se la denuncia non viene effettuata entro il 31 gennaio si posticipano di un anno gli effetti benefici sulla tassazione del fondo, soprattutto in caso di decremento di valore.
Sono esonerati dall’obbligo di denuncia i titolari dei fondi soggetti a “riclassamento automatico”. Dal 1° gennaio 2007, infatti, coloro che comunicano puntualmente all’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) l’uso del suolo sulle singole particelle, attraverso l’istanza volta a ottenere i contributi agricoli di fonte comunitaria, non devono più dichiarare i cambiamenti.
Se la variazione avvenuta nel 2017 è in aumento: gli effetti si hanno nel 2018 (dal periodo d’imposta successivo).
Per omessa dichiarazione delle circostanze che hanno determinato variazioni in aumento dei redditi dominicale e agrario dei terreni, è prevista la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro.
Se la variazione avvenuta nel 2017 è in diminuzione: l’efficacia si avrà già dal 2017 (a partire dall’anno in cui si è verificato il decremento di reddito).
In tale ultimo caso, il ritardo, anche di un solo giorno, posticipa di un anno gli effetti benefici sulla tassazione del terreno impoverito.
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