Vantaggio per il lavoratore che transita da un'impresa all'altra. Cumulo dei periodi contributivi

Pubblicato il 03 marzo 2012 Con il titolo “Computo dell'anzianità aziendale ai fini della concessione di prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, anche in deroga, in caso di successione di appalti. Chiarimenti.”, la circolare Inps n. 30, del 2 marzo 2012, commenta - circa il computo dell’anzianità aziendale e lavorativa - il caso di lavoratori che, nelle ipotesi di successione di appalti, pur transitando da un’impresa all’altra, prestino la loro attività per il medesimo ente appaltante. L’anzianità aziendale, ai fini della concessione dell’integrazione salariale e dell'indennità di mobilità, anche in deroga alla normativa ordinaria, deve – per essi - essere calcolata con riferimento al pregresso rapporto di lavoro con l’impresa appaltatrice uscente, cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, anche nell’ipotesi in cui non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda (articolo 2112 del Codice civile).

In tali casi si realizza un’anzianità, garantita da disposizioni di legge o contrattuali, assimilabile a quella aziendale.

Il fine è la tutela del lavoratore che – in generale all’interno di un contesto di crisi economica e in particolare all’interno di possibili crisi settoriali – può comunque non essere pregiudicato nella valutazione della presenza dei requisiti di legge per l’autorizzazione, da parte dell’Istituto, delle prestazioni di sostegno al reddito.

Il vantaggio troverà applicazione in tutti i casi nei quali, per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito, di CIGS o di mobilità, ordinarie o in deroga, sia previsto il computo dell’anzianità aziendale.

L’impostazione, rassicura l'Inps, trova conferma nella diffusione, nei contratti collettivi nazionali di lavoro, di norme di garanzia e tutela per il lavoratore, che prescrivono all’impresa vincitrice dell’appalto di acquisire il personale dipendente dell’impresa uscente.
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