Su un avviso d’accertamento ai fini delle imposte dirette con cui l’ufficio del Fisco aveva recepito i contenuti d’un processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza, la sentenza di Cassazione numero 17195/2006 ha affermato – richiamandosi ai commi 5 e 6 dell’articolo 75 del vecchio Tuir, ove il comma 5 è stato sostanzialmente trasfuso nell’articolo 109 del nuovo Tuir e il comma 6, relativo all’obbligo d’iscrizione dei cespiti ammortizzabili nel relativo registro ai fini della deducibilità, è stato abrogato - che nel leasing traslativo le spese d’acquisizione e commercializzazione del bene rappresentano oneri di diretta imputazione che, come tali, vanno capitalizzati con il cespite e con esso ammortizzati.
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