Valutazione rischi, termini incerti per il documento

Pubblicato il 08 maggio 2008 Anche se le nuove regole dettate dal Testo unico sulla sicurezza – Dlgs 81/08 – hanno portato alla semplificazione di diverse procedure si rileva che in alcuni casi tali semplificazioni si accompagnano a nuovi adempimenti. I modelli organizzativi risultano spesso appesantiti, come nel caso della creazione del nuovo obbligo di comunicazione annuale all’Inail dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza o nel caso del modello con efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche che aggiunge l’obbligo di “prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività” risultanti dal modello. Nell’articolo viene, inoltre, messa in evidenza l’incertezza che emerge dall’articolo 28, comma 2 del decreto legislativo in oggetto, nel punto in cui si stabilisce che il documento della sicurezza redatto a conclusione della valutazione del rischio debba avere data certa: nel testo, però, non è indicato alcun riferimento temporale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Infortuni domestici: per i finanziamenti INAIL, domande dal 12 marzo 2025

13/01/2025

Possibili frodi nelle scritture contabili di periodo e in quelle di rettifica

10/01/2025

Tassazione cripto-attività: tutte le novità della Legge di Bilancio 2025

10/01/2025

Terzo settore: finanziamento di progetti sull’Intelligenza artificiale

10/01/2025

Carta Acquisti 2025: tutto su requisiti, benefici e modalità di richiesta

10/01/2025

Nuove procedure per frazionamenti catastali dal 2025

10/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy