Secondo quanto indicato nella risoluzione 111 del 22 ottobre 2010 dell'agenzia delle Entrate, fino al 2 novembre 2010 (il 31 ottobre è domenica), ex articolo 2, comma 229, della legge 191/2009 (Finanziaria 2010), il contribuente che ha già provveduto a rideterminare il valore dei terreni utilizzando precedenti rivalutazioni può procedere ad effettuarne una nuova, se il terreno ha subito un incremento o un decremento di valore.
In tal caso, il contribuente dovrà:
- determinare mediante una nuova perizia giurata di stima il valore dei terreni alla data del 1° gennaio 2010;
- procedere al versamento della relativa imposta sostitutiva del 4%;
- richiedere il rimborso dell’importo precedentemente versato.
Conseguenza dell’operazione è che il contribuente che si è avvalso della rateazione dell’imposta dovuta non è tenuto a versare la rata o le rate successive relative alla precedente rideterminazione.
La riproposizione dell’agevolazione in virtù della finanziaria citata riguarda i terreni posseduti al 1° gennaio 2010.
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