Valore normale con uso ridotto
Pubblicato il 24 giugno 2009
Si è concluso ieri l’iter parlamentare della legge Comunitaria 2008. La Camera ha, infatti, approvato definitivamente l’adeguamento delle norme interne agli obblighi connessi all’appartenenza all’Unione europea, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni in materia di Iva, ambito in cui le novità hanno riguardato l’uso e la definizione di “valore normale” oltre la modifica del regime delle intermediazioni. Inoltre, dal 1° gennaio 2010 cambieranno anche le regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi e significativa sarà anche la riduzione della ritenuta sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti nella Ue. Come accennato, però, la vera novità sta nel fatto che cade il riferimento al “valore normale” per gli accertamenti automatici nelle cessioni di immobili, che era stato introdotto nel 2006 (Dl 223/06). L’intervento del legislatore riguarda anche la definizione di valore normale, da cui scompare ogni riferimento ai listini di vendita e alle mercuriali o alle tariffe. Qualora non fosse possibile accertare le cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghi a quelli da stimare, la nuova definizione di “valore normale” andrà riferita al prezzo di acquisto del bene o del servizio in un mercato di libera concorrenza o, in mancanza, al prezzo di costo di beni simili, che nel caso delle prestazioni di servizi si riferisce alle spese di esecuzione. Il rispetto degli standard comunitari restringe, però, anche il numero delle casistiche nelle quali il valore normale può trovare applicazione. Infatti, non vanno più valutate alla luce di questo parametro le cessioni gratuite, le destinazioni di beni a finalità estranee all’impresa e le assegnazioni ai soci. Inoltre, risultano modificati anche i riferimenti con i quali stimare il valore dell’impiego di automobili e telefoni cellulari assegnati dal datore di lavoro ai propri dipendenti, per i quali è atteso un successivo Dm (si stima entro 4 mesi). In tema di fondi pensione, è da segnalare che a seguito dell’adeguamento comunitario scende all’11%, dall’attuale 27, la ritenuta sugli utili distribuiti dai fondi pensione Ue.