Con la sentenza n. 14176 del 18 giugno 2009, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione già presa dalla Corte di appello ed ha respinto il ricorso di un dipendente che era stato licenziato per aver trattato in sede extragiudiziaria e giudiziaria controversie che avevano ad oggetto la sua società e alcuni suoi colleghi. Contro il licenziamento, il dipendente ha proposto ricorso in Cassazione nel tentativo di riottenere il posto di lavoro oltre ad un risarcimento dei danni subiti, adducendo a suo favore alcune eccezioni: la mancata comunicazione dell’atto di licenziamento; la mancata tempestività dell’addebito oltre ad alcuni vizi riguardanti la motivazione. La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha affermato che è legittimo il licenziamento del lavoratore che svolge attività legale curando interessi in conflitto con il datore di lavoro. In virtù del principio di correttezza e buona fede, che dovrebbe vigere nei rapporti di lavoro di qualunque tipo, il dipendente era tenuto anche nei comportamenti extralavorativi a non danneggiare il datore. Nel caso specifico, invece, non vi è dubbio che sia stato infranto l’obbligo di fedeltà, dato che il lavoratore si è prestato a difendere soggetti terzi in cause in cui la controparte era la stessa azienda di cui egli era dipendente.
Roberta Moscioni
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