Se l’Amministrazione finanziaria ha provveduto al rimborso del credito Iva oltre il termine temporale indicato dalle regole di legge, il soggetto passivo dell’imposta avrà diritto non solo agli interessi previsti dall’articolo 38-bis del Dpr n. 633/72, ma anche alla corresponsione degli interessi anatocistici (articolo 1283 del Codice civile) ed alla rivalutazione monetaria (articolo 1224 del Codice civile). E’ quanto decide di Roma, con decisione n. 424/46/05.
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