V Direttiva Antiriciclaggio, pronto lo schema del decreto legislativo di recepimento

Pubblicato il 25 giugno 2019

Potrebbe essere presentato già domani, in Consiglio dei ministri, lo schema di decreto legislativo con le modifiche alla disciplina antiriciclaggio.

Il nuovo provvedimento, che modifica il Dlgs del 21 novembre 2007, n. 231, recepisce le novità in materia antiriciclaggio introdotte dalla Quinta Direttiva (Direttiva UE 2018/843), con particolare attenzione all’ambito soggettivo, ai maggiori obblighi di trasparenza per i trust, ad una verifica più stringente della clientela e ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio.

V Direttiva Antiriciclaggio, maggiore il novero dei soggetti obbligati

Il fine del legislatore nella bozza del decreto di recepimento riflette gli obbiettivi della V Direttiva antiriciclaggio, finalizzata ad un’ulteriore stretta verso la prevenzione del fenomeno criminoso del riciclaggio.

Per tali ragioni, è stato ampliato il novero dei soggetti obbligati, tra i quali vengono inclusi i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i galleristi, i gestori di case d’asta e gli antiquari.

In particolare i wallet provider e i prestatori di servizi di portafoglio digitali, cioè coloro che detengono chiavi crittografiche private per conto dei clienti con l’obiettivo di trasferire moneta virtuale e bitcoin, vengono assimilati ai prestatori di servizio di cambio tra valute virtuali e legali.

Tra gli altri soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio anche coloro che commerciano in cose antiche e opere d’arte, oppure coloro che – sempre in tale ambito – agiscono come intermediari, per esempio, sotto forma di galleria d’arte o di casa d’asta, e le succursali dei broker assicurativi con sede in Paesi dell’Unione europea.

Controlli maggiori anche per gli intermediari immobiliari, nei casi di operazioni di affitto di valore superiore a 10.000 euro.

V Direttiva Antiriciclaggio, trust più trasparenti

Tra le altre novità di rilievo, le modifiche relative alla disciplina dei trust.

Obiettivo della correzione del Dlgs n. 231/2007, come già modificato dal Dlgs. 25 maggio 2017, n. 90, allo scopo di recepire la V Direttiva antiriciclaggio, è quello di rendere più trasparente l’utilizzo dell’istituto, soprattutto con riferimento ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.

Con riferimento ai trust, dunque, la proposta di modifica esclude la previsione dell’accesso solo riservato alla sezione del Registro delle imprese contenente le informazioni sulla titolarità effettiva e, di conseguenza, stabilisce la possibilità di accessibilità pubblica alle stesse informazioni.

Inoltre, mediante decreto del ministero della Giustizia, che dovrà individuarne le caratteristiche, si potrà consentire l’accesso alle informazioni sul titolare effettivo di trust e soggetti giuridici analoghi ai privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi e titolari di un interesse giuridico rilevante.

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