di Bari, con la sentenza n. 116/1/06, stabilisce che la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio ai soci di una società di capitali non può fondarsi unicamente sulla “ristrettezza” della compagine sociale. Infatti, la ristretta base azionaria assunta come fatto noto di presunzione dell’esistenza di un vincolo di complicità che avvince i partecipanti al sodalizio, non può far presumere che quegli utili siano stati effettivamente distribuiti ai soci nello stesso periodo di imposta in cui l’avrebbe prodotti la società e nella porzione della quota di partecipazione al capitale sociale.
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