di Giustizia della Comunità europea, con la sentenza del 24 maggio scorso, ha chiarito che una legislazione nazionale che discrimini tra tassazione dei dividendi interni percepiti da persone fisiche e dividendi provenienti da un altro Stato, non appartenente alla Comunità europea, non viola la libertà di stabilimento né la libera circolazione dei capitali. La sentenza è stata pronunciata in ordine al procedimento C-157/05, inerente l’apparente contrasto con i principi comunitari della normativa austriaca la quale prevede, appunto, che i dividendi percepiti da persone fisiche residenti sono assoggettati all’aliquota ridotta alla metà di quella ordinaria, se provenienti da società a loro volta residenti in Austria. Per le persone fisiche austriache socie di società extraeuropee, i dividendi percepiti sono invece assoggettati ad aliquota intera. Secondo al caso di specie non è applicabile né l’articolo 56 Ce, che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitale anche tra gli Stati membri e i Paesi terzi, né l’articolo 43 Ce che garantisce la libertà di stabilimento.
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