A 15 anni dall’introduzione nell’ordinamento italiano della Srl unipersonale – che oggi, in tempi di crisi economica, sembra un’opportunità di cui dotarsi poiché: nelle Srl, per le obbligazioni sociali risponde solo la società, col suo patrimonio, e il socio risponde solo per la propria quota di capitale; le quote di Srl sono trasferibili senza intervento notarile ma mediante intermediario abilitato; la Srl può essere costituita anche da un solo socio con il beneficio della responsabilità limitata - il Tribunale di Verona si è dedicato per la prima volta agli effetti della omessa pubblicità sulla unicità del socio nella corrispondenza e nella definizione di società quale unipersonale. La sentenza del 20 aprile 2009 è, perciò, particolarmente rilevante, in questa materia. Afferma che, mancando un’espressa previsione di legge e in presenza dell’informazione per i terzi (iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di unipersonalità), l’omessa indicazione della medesima unipersonalità nella corrispondenza non determina la perdita del beneficio della responsabilità limitata, in caso di insolvenza della società. Nella decisione è interessante come ci si sforzi a non sacrificare, quindi a salvaguardare, il principio della limitazione della responsabilità dell’unico socio, quando i terzi possono rinvenire al registro delle imprese la caratteristica dell’unipersonalità e le generalità dell’unico socio. Il che vale unicamente quando la società è stata costituita con atto unilaterale. Infatti, per i giudici veronesi la tutela dell’affidamento dei terzi è garantita anche solo dall’iscrizione nel registro delle imprese, pur se si è tralasciata la denominazione specifica Srl unipersonale e benché la corrispondenza non contenga questa denominazione.
Alessia Lupoi
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