Prima annunciata, è ora diffusa dal sito dell’Agenzia delle Entrate – che ha aperto un apposito Forum, frequentabile dalle osservazioni degli ordini professionali, delle associazioni di categoria e di comuni cittadini - la “bozza” di circolare attuativa sullo scudo fiscale. Titola: “Emersione di attività detenute all’estero. Articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.”.
Fitte pagine indirizzate a chiarire ambito soggettivo e oggettivo, destinatari e adempimenti (ivi compresi quelli cui è tenuto l’intermediario abilitato). Per giungere alla regolarizzazione (se le finanze e/o il patrimonio sono in Stati della Comunità europea o che aderiscono allo Spazio economico europeo) o al rimpatrio (se le finanze e/o il patrimonio sono all'estero, anche in Paesi extraeuropei) delle attività detenute al di fuori dello Stato anteriormente al 31 dicembre 2008 (data limite) dai noncuranti “dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” ”. Possono assicurarsi il rimpatrio o la regolarizzazione anche gli eredi.
Il versamento di un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero a partire da una data anteriore o corrispondente al 31 dicembre 2008 e l’effettuazione degli adempimenti richiesti per il rimpatrio o la regolarizzazione nell’arco temporale che va dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010 (articolo 13-bis, comma 6 del DL n. 78/2009 – Legge n. 102/2009), regolarizzano il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria. La somma che persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni ad esse equiparate (articolo 5 TUIR), fiscalmente residenti nel Paese, sono tenute a saldare al Fisco è pari al 50 per cento – comprensiva di interessi e sanzioni e senza il diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti – di un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti. In sostanza, quindi, l’imposta sostitutiva è pari al 5 per cento delle attività finanziarie indicate nella dichiarazione riservata. E il pagamento dell’imposta è una presunzione assoluta, che non tiene conto del periodo di effettiva detenzione all’estero delle attività, né del reale rendimento conseguito.
Tra gli interposti quali destinatari delle disposizioni sullo scudo fiscale vi sono i trust revocabili e tocca in questo caso al disponente effettuare le operazioni di emersione. Non altrettanto può valere per i trust irrevocabili, sistemati, perché ad essi assimilati - qualora non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali - accanto agli enti non commerciali, esclusi dalla opportunità di cui si argomenta.
Non si rimpatriano, ma si regolarizzano, gli investimenti esteri di natura non finanziaria, quali, ad esempio, gli immobili e i fabbricati situati all’estero, gli oggetti preziosi, le opere d’arte e gli yacht. Appresso potranno essere rimpatriati.
Al soggetto che intenda aderire, e che è perciò tenuto a redigere una dichiarazione (che sia conforme al modello approvato con provvedimento agenziale del 14 settembre 2009 e disponibile sul sito delle Entrate), è “assicurata un’ampia riservatezza” dei dati comunicati all’intermediario. Questi - purché resieda in Italia o vi abbia una stabile organizzazione - può essere un istituto bancario o postale, una SIM o una SGR, o, ancora, una società fiduciaria, un agente di cambio, una stabile organizzazione in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.
L’effettivo pagamento dell’imposta straordinaria produce l’inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, come pure l’estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse.
E’ fuori dall’approfondimento di prassi amministrativa - se non per un breve cenno nel passaggio della circolare: “Ciò tuttavia non comporta la regolarizzazione degli illeciti di qualsiasi altra natura: restano fermi i presidi ordinamentali e le relative sanzioni contenute nella disciplina dell’antiriciclaggio, nonché in materia di reati, ad eccezione di quelli legati all’infedele o all’omessa dichiarazione dei redditi.” - la questione dell’antiriciclaggio e dell’obbligo di segnalazioni di operazioni sospette per intermediari e professionisti.
In attesa che l’Agenzia delle Entrate formuli chiarimenti definitivi.
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