La disposizione che prevede di separare l’indicazione (righi RF33 e RF55 di Unico 2007) dei costi sostenuti con imprese in Stati black list è stata estesa anche alle prestazioni di servizi dal comma 12-bis dell’articolo 110 del Tuir, introdotto dal Dl 262/06. Tuttavia, l’inadempimento non comporta l’indeducibilità del costo ma una sanzione amministrativa. In caso di verifica i contribuenti dovranno dimostrare sia che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, sia che, per la natura delle prestazioni, queste non potevano essere svolte se non da un professionista che opera in quel determinato territorio.
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