Unico, trenta giorni di riparazione

Pubblicato il 30 settembre 2008 Oggi è l’ultimo giorno utile per l’invio on-line del modello Unico 2008 da parte dei soggetti solari. Gli intermediari oltre alla trasmissione telematica dei modelli sono alle prese con i conseguenti adempimenti di consegna e archiviazione. Nei prossimi 30 giorni, infatti, dovranno essere consegnate ai clienti le dichiarazioni trasmesse con la relativa ricevuta di trasmissione e, poi, si dovrà procedere con la fase di conservazione delle copie delle dichiarazioni. Riguardo all’espletamento del compito di trasmissione, la circolare n. 11/E/2008 ha rilasciato chiarimenti in merito all’aspetto sanzionatorio. Gli intermediari abilitati alla consegna della dichiarazione fiscale devono dar prova al contribuente dell’avvenuta trasmissione della dichiarazione. Perciò, entro 30 giorni dall’invio, l’intermediario è tenuto a consegnare al contribuente l’originale della dichiarazione trasmessa, stampata su modello ministeriale corredato con la comunicazione delle Entrate che attesta la ricezione dei dati. Quindi, per i modelli di Unico 2008 in scadenza oggi, il termine di consegna della dichiarazione al contribuente scadrà il prossimo 30 ottobre. E’ compito del contribuente verificare il rispetto degli adempimenti di competenza dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze all’agenzia delle Entrate e scegliendo un altro intermediario per presentare la dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione. La risoluzione n. 354/E/2008 ribadisce, inoltre, che gli intermediari abilitati, analogamente ai Caf, possono conservare le copie delle dichiarazioni trasmesse su supporto informatico, anche prive della sottoscrizione del contribuente. La sottoscrizione è elemento essenziale solo per dichiarazioni conservate dal contribuente o dal sostituto d’imposta. Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata trasmessa nei termini per cause imputabili al cliente o attinenti all’organizzazione dello studio, gli intermediari dovranno procedere con la trasmissione tardiva delle dichiarazioni omesse. I due casi producono effetti diversi ai fini sanzionatori, mentre sono accumunati dal fatto che la trasmissione ai fini del contribuente è validamente effettuabile al massimo entro 90 giorni dal termine.
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