Unico separa i costi black list

Pubblicato il 25 luglio 2007

Per contrastare la localizzazione dei redditi in Stati a regime privilegiato, nel modello Unico 2007 debuttano i redditi prodotti dalle società collegate con sede in paradisi fiscali. I soggetti che detengono direttamente o indirettamente, anche tramite fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20% degli utili di un’impresa, di una società o di un altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, devono compilare il quadro FC. Il reddito prodotto dal soggetto estero sarà così tassato per trasparenza. Inoltre, con le modifiche introdotte dai commi 301 e seguenti dell’articolo unico della Finanziaria 2007, da quest’anno la mancata indicazione, nel quadro RF di Unico 2007, dei costi derivanti da operazioni con soggetti domiciliati in Stati o territori extra-comunitari con regime privilegiato, comporta l’applicazione della sanzione del 10% degli importi non evidenziati, con un minimo di 500 e un massimo di 50mila euro. Infine, altra novità di Unico 2007,  l’indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con residenti nei “paradisi” si estende ora anche ai professionisti.

 

L’Ocse ha annunciato che non è più inserita nella lista dei “paradisi fiscali non cooperativi”. Nella lista restano ora 4 paesi: Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco e isole Marshall.

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