Unico rigido sui lavori in corso

Pubblicato il 19 maggio 2007

Dal momento che la manovra Finanziaria del 2006 ha eliminato dal Tuir la possibilità di procedere con nuove svalutazioni, si presentano per le imprese che operano su commessa difficoltà nella quantificazione dei lavori ultrannuali, nello specifico sulla sorte degli importi accantonati fino al 2005 a titolo di rischio contrattuale. Nel modello Unico 2007 l'abrogazione, operata dal Dl 223/06, della facoltà di dedurre rettifiche di valore delle commesse con durata superiore ai 12 mesi rende indeducibile ogni nuova svalutazione dei lavori in corso, con effetti sia sul quadro RF che su quello EC. Dal quadro EC è stata eliminata la seconda colonna del campo EC8, che accoglieva le deduzioni operate senza passaggio da conto economico; mentre, nel quadro RF dovranno essere recuperate a tassazione le eventuali rettifiche iscritte in bilancio a fronte di lavori iniziati nel 2006, o in relazione all'incremento in quest'ultimo anno delle commesse esistenti al 31 dicembre 2005. Il maggior imponibile determinato ha effetti ai fini Irap.


La disciplina non ha previsto un regime transitorio, conseguentemente c'è da chiedersi che trattamento sia da riservare a partire dall'esercizio 2006 alle svalutazioni stanziate fino al periodo d'imposta precedente. In proposito, si osserva che nella circolare 34 del 2006 l'agenzia delle Entrate nel commentare il ricalcolo degli acconti Ires chiariva che il reddito andava rideterminato considerando indeducibile solo la svalutazione operata nel 2005 e non quelle riportate da anni precedenti e la circolare Assonime n. 53/06 interpretava detto documento con due possibilità, ovvero quella di seguire il metodo analitico o il metodo di massa.


Sempre in tema di Unico si evidenziano problemi nell'ambito dello scorporo del valore dei terreni relativi ai fabbricati strumentali. La nuova normativa ha riflessi anche sulla tassazione dei contributi pubblici per la realizzazione di immobili strumentali, per lo più soggetti allo scorporo con l'aliquota del 30%.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy