Unico non distingue fra vecchi e nuovi utili

Pubblicato il 24 febbraio 2009

Conseguentemente alla riduzione dell’aliquota Ires dal 33 al 27,5%, disposta dalla Finanziaria 2008, si è verificata la mancanza specificazione operativa che diversifichi in Unico i vecchi e i nuovi utili. In Unico SC si sarebbe dovuto introdurre un prospetto che facesse riferimento al criterio di tassazione per masse, per gestire le due masse di utili nel patrimonio: nelle istruzioni al prospetto del capitale e delle riserve del Quadro RF il Dm 2 aprile 2008 è citato, ma la formulazione del prospetto non permette di seguire cronologicamente l’origine fiscale e per masse degli utili distribuiti. Risulta, infatti, che il dividendo relativo all’esercizio 2008 è considerato fiscalmente uscito dagli utili di tale anno (ma dichiarato dal socio con percentuale del 49,72%) anche nel caso residuino riserve sorte in precedenza.

Si ricorda che con l’intento di non ridurre la tassazione complessiva degli utili fino al livello del socio qualificato percettore la modifica della percentuale di concorso al reddito è stata demandata ad un decreto ministeriale. In effetti il provvedimento è stato varato con Dm 2 aprile 2008 che ha portato la percentuale al 49,72% sia per dividendi che per le plusvalenze. Con le delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 - bilanci 2008 - la società deve indicare con la certificazione degli utili corrisposti se gli utili distribuiti ai soci qualificati concorrono al loro reddito per il 40 o per il 49,72%. In merito alle regole della maggiorazione di conguaglio, la norma 173 dell’Associazione dottori commercialisti ha individuato nelle riserve nuove, meno tassate a livello societario e più a livello del socio, la massa cui attingere in caso di copertura delle perdite prodotte in esercizio successivo al 2008 che attingono alle riserve formate da tale anno con le nuove aliquote.

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