La corretta applicazione in Unico 2009 delle nuove regole sulle spese di rappresentanza attende l’interpretazione agenziale, ma una bussola per orientarsi è già arrivata da Assonime (circolare 16/2009) e Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (circolare 9/2009). Ai fini della deducibilità delle spese, valgono i principi della gratuità, dell’inerenza ( rispondenza, cioè, a scopi promozionali o di pubbliche relazioni) e della congruità rispetto ai ricavi e ai proventi dell’attività caratteristica dell’impresa. Ai fini, poi, della determinazione del limite di deducibilità, a ricavi e proventi devono applicarsi le percentuali dell’1,3% (sino a 10 milioni di euro), dello 0,5% (per la parte eccedente 10 e sino a 50 milioni) e dello 0,1% (per la parte eccedente 50 milioni).
Quanto agli adempimenti dichiarativi, le imprese in contabilità ordinaria devono operare, in sede di dichiarazione dei redditi, una variazione in aumento che riguardi le spese di rappresentanza imputate al conto economico e una variazione in diminuzione per le spese effettivamente deducibili; diversamente, le imprese in contabilità semplificata sono tenute ad indicare solo l’importo delle spese effettivamente deducibili.
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