L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 128 del 6 giugno 2007, chiarisce che la data corretta della scadenza per i versamenti di Unico 2007 con la maggiorazione dello 0,40% è quella del 18 luglio 2007 (con il calcoli dei trenta giorni). Non è valida, dunque, quella indicata nelle istruzioni ai modelli Unico, cioè quella del 16 luglio, poiché ciò che si deve considerare è la scadenza sostanziale non quella di calendario. Come nel ravvedimento operoso la proroga del termine del primo versamento determina lo spostamento anche del termine per il versamento con la maggiorazione. La conseguenza di ciò è che andranno corrette le tabelle con i calcoli degli interessi dovuti da chi esegue i versamenti a rate proprio dal 18 luglio.
Si segnala, in merito ai modelli delle dichiarazioni, la pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 129 del 6 giugno 2007 sia di un comunicato dell’agenzia delle Entrate con le specifiche tecniche corrette e aggiornate per l’invio telematico delle Dichiarazioni (modelli 730/2007, Unico 2007-PF, Unico 2007-SP, Unico 2007-SC, Unico 2007-Enc, Consolidato nazionale e mondiale, dei quadri Irap IQ-Enc, IQ-SC, IQ-SP, IQ-PF), sia di un comunicato delle Entrate con l’aggiornamento delle istruzioni ai modelli Unico 2007-PF, Unico 2007-SP, Unico 2007-SC, Unico 2007-Enc e al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri professioni 2007.
Tuttavia, la nuova misura degli interessi contenuta nelle comunicazioni non considera la risoluzione di ieri con la correzione del termine al 18 luglio.
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