Unico, al traguardo i “vincoli” sulle perdite

Pubblicato il 25 agosto 2008

L’approfondimento settimanale verte sul tema della gestione delle passività. Per autonomi e imprese in semplificata la Finanziaria 2008 ha riportato le regole, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008, in vigore prima del 2006. Dunque, Unico 2008, che dovrà essere inviato online entro il 30 settembre, prevede un regime di circolazione delle perdite (riportato in una delle tabelle offerte con l’articolo) che non è già più in vigore. Il ritorno al passato con la Finanziaria 2008 prevede che gli imprenditori in semplificata, soci compresi, e gli esercenti arti e professioni anche associati possano compensare eventuali perdite con redditi di altro tipo, ma senza il beneficio del riporto a nuovo per la compensazione dei redditi dello stesso tipo prodotti negli esercizi successivi, non oltre il quinto, con le stese regole (compensazione verticale a binari separati). Nell’articolo si pone la questione di come dovranno essere indicate in Unico 2009 e trattate il prossimo anno le eccedenze di perdite pregresse targate 2006 e 2007. La via più logica è quella che fa mantenere a dette perdite il regime vigente al momento di insorgenza delle stesse: compensazione limitata ai redditi della medesima natura e possibilità di riporto a nuovo.

Una forte limitazione all’utilizzo delle perdite derivanti dalle partecipate è stata prevista, sempre dalla Finanziaria 2008, per le società di capitali e le società di persone: tali perdite non possono più compensarsi a vicenda né con il reddito della partecipante, restando confinate ciascuna nel proprio binario in attesa di futuri redditi della medesima partecipata. Lo scopo della modifica è da ricercare nella prevenzione di comportamenti elusivi volti a concentrare su società di persone partecipate il sostenimento di interessi passivi per sottrarli alla stretta imposta dal nuovo testo dell’articolo 96 del Tuir e poterli dedurre sotto forma di perdite attribuite per trasparenza.

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