Unico 2009 riallineamenti da Quadro RQ. Una miscela che conviene alle società di capitali

Pubblicato il 09 settembre 2009

La Legge Finanziaria per il 2009 e il Decreto Legge cosiddetto “anticrisi” hanno apportato diverse novità nella dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2009. In particolare, per le società di capitali, nel 2009, relativamente ai profitti conseguiti e da dichiarare per il 2008, l’aliquota IRES passa dal 33% dell’anno 2007 al 27,5% da applicare sui profitti 2008.

In questa sede ci soffermiamo sul Quadro RQ – rivalutazioni e riallineamento dei valori. Specie sull’aspetto del riallineamento dei valori a seguito di operazioni straordinarie, che conta due eventualità: il riallineamento utilizzabile per i maggiori valori delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ex articolo 176, comma 2ter del TUIR e il riallineamento di cui all’articolo 15, comma 10 del Dl 185/2008, sfruttabile per il maggior valore delle immobilizzazioni immateriali.

Sul tema, che apre a interessanti opportunità per il contribuente, il Fisco ha emanato un documento di prassi esplicativo, la circolare n. 28, datata 11 giugno 2009.

Circa il riallineamento - mediante pagamento di un’imposta del 16% sostitutiva di Ires/Irpef e Irap - dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di conferimenti, fusioni e scissioni, da parte dell’avente causa, l’articolo 176 del Testo unico prevede che il realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello dell’opzione comporti che il costo fiscale sia ridotto dei maggiori valori assoggettati a sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e che l’imposta sostitutiva versata sia scomputata dall’imposta sui redditi. Ebbene, la circolare 28 chiarisce come tale disposizione sia applicabile anche in seno all’articolo 15, comma 10 dell’ “anticrisi” sopra richiamato; e come la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva vada determinata facendo riferimento ai disallineamenti esistenti alla chiusura del periodo di imposta in cui è stata realizzata l’operazione straordinaria, tra il valore di bilancio e il relativo valore fiscale. Ove i maggiori valori iscritti non riguardassero un bene preesistente bensì un’attività di nuova iscrizione in capo all’avente causa, la base imponibile della sostitutiva sarebbe rappresentata dall’intero valore di iscrizione in bilancio.

Un aspetto interessante della circolare, con cui esauriamo l’elaborato, è la possibilità che essa concede di utilizzare per una stessa operazione straordinaria entrambi i riallineamenti con riguardo a diverse attività. Un intreccio che porta convenienza.

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