Nella sentenza n. 5630/2007 della Cassazione, con cui viene accolto il ricorso dell’Inps nei confronti di una pronuncia della Corte d’appello di Catanzaro, è chiarito che l’una tantum, due annualità della pensione, a beneficio della vedova che perde il diritto alla pensione di reversibilità (ad esempio perché si risposa), va calcolata solo sulla quota prevista a suo favore. Pertanto, il computo non deve comprendere l’importo complessivo della pensione anche se su questo incide il concorso dei figli superstiti. Mentre i giudici di Catanzaro avevano basato la decisione sul fatto che la legge parla di importo della pensione e non di quota, i giudici della Cassazione hanno evidenziato che la stessa legge indica i termini quantitativi del diritto al beneficio anche quando concorrono più beneficiari e, potendo presentarsi varie ipotesi, a ciascun superstite deve essere attribuito uno specifico beneficio che rimane autonomo e non incide su quello degli altri.
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