Un “patto” per chi lascia senza portare via affari

Pubblicato il 23 marzo 2009 In una situazione come quella attuale, caratterizzata da una contrazione dei consumi e da un incremento della mobilità dei dipendenti (soprattutto del settore commerciale), il patto di non concorrenza assume una rilevanza molto importante per il mantenimento delle quote di mercato acquisite. In questo scenario, anche le aziende e gli istituti finanziari devono prestare molta attenzione alla potenziale concorrenza da parte di ex dipendenti. Dunque, appare fondamentale il tema della disciplina della concorrenza e, più specificatamente, quello dei limiti della concorrenza che possono essere imposti dalle imprese ai propri dipendenti che svolgono la loro attività in posizioni strategiche e di rilievo nel settore commerciale, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Mentre, durante il rapporto di lavoro, il lavoratore subordinato è tenuto a osservare l’obbligo di fedeltà e a non agire in concorrenza con il datore di lavoro, dopo la cessazione del rapporto la concorrenza dell’ex dipendente può essere limitata solo se in precedenza è stato firmato un apposito “patto” di non concorrenza, come prevede l’articolo 2125 del Codice civile. Il “patto” deve, quindi, osservare alcuni requisiti fondamentali per essere valido: deve risultare da forma scritta; determinare limiti di oggetto, di luogo e di tempo all’obbligo di non concorrenza; attribuire al dipendente un corrispettivo per l’assunzione dell’obbligo stesso. In quest’ultimo caso, il corrispettivo deve essere congruo rispetto al sacrificio richiesto e necessariamente determinato o, comunque, determinabile nel suo ammontare, al momento della stipulazione del patto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy