E’ curata dall’Ufficio Stampa delle Entrate la pubblicazione sul sito Internet del comunicato 24 febbraio 2010. Vi si legge che i soggetti richiedenti, se posseggono i requisiti di legge, saranno inseriti nell’elenco centralizzato degli abilitati all’apposizione, su tutti i modelli di dichiarazione e non solo sul modello Iva, del visto di conformità a partire dalla data della comunicazione alla direzione regionale competente. E’ prescritto dall’articolo 21 del Decreto ministeriale numero 164 del 1999 (in “Gazzetta Ufficiale” n. 135 dell’11 giugno 1999). Ne riportiamo il contenuto.
“Art. 21. Adempimenti e requisiti
1. Per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, i professionisti comunicano preventivamente al Dipartimento delle entrate:
a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA;
b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attività professionale;
c) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:
a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 22;
b) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1.
3. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati al Dipartimento delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.”.
Un chiarimento è di particolare interesse. Leggiamo infatti che quando i documenti prodotti a supporto della comunicazione risultino incompleti ne sarà richiesta l’integrazione, ma il perfezionamento della documentazione non comporterà variazioni della data di inserimento nell’elenco informatizzato.
Allarma il comunicato che tuttavia i professionisti dovranno prestare attenzione a che eventuali clausole aggiuntive di appendice alla polizza conservino la decorrenza di efficacia originaria della stessa (a copertura del rischio per l’apposizione del visto).
Precisa, poi, che le polizze assicurative, nel definire il rischio coperto, non debbono circoscrivere la copertura a un solo modello di dichiarazione. Spetta alle Direzioni regionali comunicare l’avvenuta iscrizione nell’elenco informatizzato o il motivo dell’eventuale mancato inserimento.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".