Ultimi giorni per l’invio dell’istanza di rimborso Iva 2009 dei non residenti

Pubblicato il 30 marzo 2011 Scade il 31 marzo 2011 il termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell’Iva assolta nel 2009, per l’acquisto di beni e servizi:

- in altri Stati Ue da parte degli operatori nazionali;

- in Italia dagli stranieri residenti in uno Stato membro della Ue.

Anche chi ha commesso errori può approfittare della scadenza per correggere l’istanza con un secondo invio.

La data iniziale del 30 settembre 2010 è slittata per via dell’attuazione della direttiva 2010/66/Ue, da parte del provvedimento delle Entrate dell’11 novembre 2010. Si ricorda che sono esclusi dal rinvio le istanze di soggetti passivi di Stati extracomunitari, con cui vigono accordi di reciprocità, che hanno posto in essere operazioni rilevanti in Italia.

Contrariamente a quanto appare in una risposta delle Entrate ad una Faq (la n. 40) sui rimborsi per i non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2010 la legge prevede che non osta all’istanza di rimborso la circostanza che il non residente sia identificato direttamente o abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia (art 38-bis2 del Dpr 633/72 introdotto dal Dlgs 18/2010).
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